Scongiurato il pericolo che venisse approvata la proposta di modifica della disciplina vigente in materia di c.d. “cambio appalto” e, segnatamente, la “Proposta di modifica n. 5.0.2 al DDL n. 2228” che prevedeva, tra l’altro, un emendamento con il quale si disponeva la soppressione del comma 3, dell’articolo 29, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi).
L’articolo 29, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 rappresenta un fondamentale “caposaldo” normativo nella individuazione degli obblighi a carico delle imprese (uscente e subentrante) nelle procedure di “cambio appalto”, rispetto alla generale disciplina del trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 cod. civ., e agli stringenti vincoli stabiliti in tale ultima norma.
Se fosse stata approvata la suddetta “Proposta di modifica n. 5.0.2 al DDL n. 2228” con l’introduzione del citato emendamento alla Legge Biagi, sarebbe venuta meno la garanzia sulla inapplicabilità nel caso di “cambio appalto” degli obblighi imposti dall’art. 2112 cod. civ., quali, amero titolo esemplificativo, l’obbligo alla conservazione dei diritti maturati presso il precedente datore di lavoro, la responsabilità solidale tra appaltatore uscente e subentrante, il rispetto delle prescrizioni procedurali di cui all’art. 47 della Legge n. 428/1990. L’integrale abrogazione del citato articolo 29, comma 3 avrebbe inoltre determinato assai rilevanti profili di incertezza gestionale ed operativa, con altrettanto rilevante incidenza sull’aumento sia dei costi delle singole commesse (sia per le aziende, sia per le pubbliche amministrazioni committenti), sia del rischio di contenzioso.
Grazie al fervido impegno dei Presidenti Giuseppe Marinello e Maurizio Sacconi nonché al febbrile lavoro dell’ANIP e dell’Ufficio di Presidenza, mobilitatisi al fine di evitare che venisse introdotta detta modifica normativa che avrebbe apportato grave nocumento agli interessi ed alle ragioni non solo delle Imprese associate ma di tutte le aziende coinvolte in procedure di “cambio appalto”, si è giunti nella serata del 4 maggio 2016 all’approvazione in aula di un emendamento che, sia pur non del tutto corrispondente alle istanze dell’Associazione, ne coglie alcuni aspetti fondamentali e costituisce comunque un significativo passo avanti rispetto alla abrogazione “tout court” della menzionata norma.
Di seguito la formulazione dell’emendamento approvato:
“3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d’impresa, non costituisce (trasferimento) d’azienda o di parte d’azienda”.