Appalti pubblici: la Commissione europea apre una procedura d’infrazione contro l’Italia. Osservati speciali il subappalto e le offerte anormalmente basse

di Luciano Stella, MUST & Partners

 

Lo scorso 24 gennaio la Commissione europea ha inviato all’Italia e ad altri 14 Stati membri dell’Unione europea (Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Germania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria) una lettera di costituzione in mora, esortando tali Paesi a conformare la legislazione nazionale alle norme dell’UE in materia di appalti pubblici e concessioni.

La lettera di messa in mora segna l’apertura della fase precontenziosa della procedura di infrazione, prevedendo un termine di due mesi entro il quale lo Stato in causa può comunicare le proprie osservazioni. Qualora non pervenga risposta o se le informazioni trasmesse non siano considerate soddisfacenti, la Commissione adotterà un parere motivato ex art. 258 paragrafo 1 TFUE, con cui constata la sussistenza della violazione del diritto dell’UE e invita lo Stato interessato a prendere tutte le misure necessarie per porre fine a tale situazione, nel termine massimo di due mesi. La procedura può infine concludersi con una fase contenziosa vera e propria, potendo la Commissione adire la Corte di Giustizia dell’Unione europea ex art. 258 paragrafo 2 TFUE se lo Stato in questione non si conformi al parere nel termine fissato. La maggior parte dei casi viene però risolta prima di essere sottoposta alla Corte.

Nello specifico, la Commissione ha rilevato la non conformità del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2017, alla direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, alla direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici ed infine alla direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. La lettera di messa in mora – di cui deve ancora essere pubblicato il testo integrale – richiama l’attenzione del MAECI sulle seguenti norme: il calcolo del valore stimato degli appalti; i motivi di esclusione; il subappalto; le norme riguardanti le offerte anormalmente basse.

In merito all’ultimo dei punti sopraelencati, la normativa italiana riconosce la possibilità per la stazione appaltante di prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse qualora ricorrano contestualmente le seguenti tre condizioni: il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso; il valore del contratto è inferiore alla soglia UE; il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci. Confrontando l’art. 69 paragrafo 1 e 3 della direttiva 2014/24/UE e l’art. 97 comma 8 del decreto legislativo 50/2016 emerge l’evidente difformità con la normativa e la giurisprudenza europea, come evidenziato dalla Commissione.

Si attendono ora le osservazioni dell’Italia, potendo questa essere l’occasione propizia per una riforma a lungo annunciata ma fino ad ora non realizzata e ci si augura, come ha riportato il Presidente di ANIP-Confindustria Lorenzo Mattioli, che la procedura d’infrazione diventi “una opportunità seria, per il nostro Paese, di adeguare il Codice nel segno della trasparenza e della legalità, necessità ancor più pressante nell’industria dei Servizi che gioca un ruolo sempre più importante per l’economia dell’Italia”.

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