Di seguito una nota di chiarimento in materia fiscale redatta dall’esperto Linda Faiola, membro della Task Force Covid di ANIP-Confindustria
In considerazione del perdurare della situazione di emergenza , la misura prevista dal Decreto sostegni bis permette agli operatori un agevole smobilizzo dei crediti tributari sorti ex articolo 17 D. Lgs n. 241/1997 , portando il limite massimo a 2 Milioni di euro ( nel 2020 il limite è stato portato dagli originali 700.000 a 1.000.000 di euro).
Restano in vigore le deroghe già attive ( esempio per start up e soggetti con alto indice di affidabilità fiscale).
Il Decreto è entrato in vigore in data 26.05.2021 , pertanto da questo momento è possibile effettuare la compensazione o la richiesta di rimborso in conto fiscale adeguata al nuovo limite, che prima di questa data nel 2021 era 700.000 euro .
Il limite alla compensazione così determinato opera “ cumulativamente per anno solare e per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente “, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’Interpello n. 336 .
Rimangono invariati gli obblighi relativi al visto di conformità e alla modalità tecnica di esecuzione della Compensazione , che dovrà essere effettuata mediante i servizi telematici dell’ Agenzia delle Entrate.
NORME DI RIFERIMENTO :
- 22Decreto Legge n. 73/2021 ( Sostegni Bis)
- 17D.Lgs n. 241/1997
- Articolo 34 Legge n.388/2000
- Interpello 336 del 12.05.2021
Testo articolo 22
“ Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021
- Per l’anno 2021, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.607,1 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77 . “